Si comunica che la Presidenza del Consiglio – Ufficio per lo Sport, ha appena fornito un chiarimento in merito alla portata applicativa dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato in data 1° marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ciò premesso, con riferimento alle previsioni in materia di sport, di cui all’art. 2 del suddetto DPCM, si precisa quanto segue.
L’art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino all’8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all’allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3, dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.
Si trasmette, in allegato e per opportuna conoscenza, il decreto di cui all’oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 1° marzo 2020.
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